Tfr pagamento rateizzato
Ai dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti pensionistici il pagamento del Tfr (trattamento
di fine rapporto di un salario differito) viene corrisposto d’ufficio a rate art.1 comma 484 legge
147/2014.
Se il dipendente è stato assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 è in regime di Tfs
(trattamento di fine servizio quale salario previdenziale)
Con la sentenza 130/2023 la Corte Costituzionale si è espressa in modo contraria al differimento e
alla rateizzazione del Tfr e Tfs erogati ai dipendenti pubblici dichiarando anticostituzionale questa
modalità di pagamento che si pone in contrasto con la garanzia costituzionale della giusta
retribuzione: introdotte per far fronte a una situazione contingente hanno ora assunto carattere
strutturale.
Nello specifico di recente di fronte a un superamento della dilazione la Ragioneria Generale dello
Stato si è pronunciata espletando che non ci sono i margini economici per anticipare a tre mesi
(invece di un anno) il pagamento della prima rata del TFS, né tanto meno per aumentarne l’importo
a 63.600 euro invece di 50mila euro.
La richiesta della RdS inviata alla Commissione Lavoro della Camera è stata di non dare seguito
alle proposte di legge migliorative dell’attuale disciplina.
Resta dunque il pronunciamento della Consulta ed una discriminazione irrisolta su cui il Parlamento
dovrà intervenire.
Da segnalare che il Tfr continua ad essere sottoposto ad una trattenuta sullo stipendio (art. 1 comma
3 del DPCM del 20/12/1999).
Blocco della perequazione sulle pensioni
Introdotto per un fatto contingente è ormai divenuto strutturale e la Corte Costituzionale si è già
pronunciata in passato dichiarando che sta superando i limiti della ragionevolezza.
L’attuale meccanismo di perequazione scadrà il 31 dicembre 2024. Senza interventi si dovrebbe
tornare al sistema standard: rivalutazione del 100% fino a 4 volte il minimo, del 90% fra 4 e 5 volte
e del 75% per gli importi superiori.
In particolare la Corte dei conti della Toscana, chiamata a decidere sul ricorso di un ex dirigente
scolastico, ha sollevato un’eccezione di costituzionalità sollevando questioni cruciali legate ai
principi di equità e di proporzionalità nella tutela del reddito pensionistico: l’adozione di misure
permanenti e sproporzionate va oltre i limiti della ragionevolezza richiesti per questo tipo di
interventi, colpendo in modo più grave una parte specifica della popolazione pensionata senza
tenere conto del principio di gradualità e proporzionalità previsto dalla Costituzione.
Ricordiamo che la sterilizzazione della perequazione è un danno strutturale e permanente perché si
ripercuote in tutti gli anni successivi: gli importi riconosciuti a titolo di rivalutazione in un
determinato anno si sommano al valore della pensione e costituiscono la base di calcolo per gli
adeguamenti dell’anno successivo e così via.
Fisco sulle pensioni di reversibilità
Le pensioni di reversibilità ex lege Dini vanno ad incidere nel reddito complessivo del coniuge
superstite e vengono quindi fiscalizzate pesantemente in base all’aliquota marginale.
Tale sistema è stato anche oggetto di critica della Corte dei conti che auspica una fiscalizzazione a
parte.
Liste d’attesa nel S.S.N.
E’ ben nota a tutti la difficoltà di poter eseguire esami (fatta eccezione per quelli ematochimici) e
visite specialistiche col SSN.
Aggregate in buona parte agli ospedali vanno ad incidere nel normale lavoro sanitario ospedaliero
della degenza e pertanto con minori possibilità nell’espletamento.
Anche il servizio delle strutture convenzionate è molto carente nei tempi di esecuzione.
Quello che è strano e criticabile la possibilità immediata nei casi a pagamento.
Forse è stato un errore togliere il servizio autonomo degli ambulatoriali tra l’altro espletato da fior
di Primari e Professori universitari.