Col 1° gennaio 2025 dovrebbe scattare l’aumento delle sanzioni pecuniarie per infrazioni stradali bloccate dall’articolo 1 comma 497 della legge 197/2022 per il biennio 2023/2024.
Il codice della strada art.195 prevede, entro il 15 dicembre, la revisione da parte del Ministro della Giustizia di concerto con in Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti, ogni due anni applicando per l’aggiornamento in misura pari all’intera variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti.
VARIAZIONI |
IMPORTI VIGENTI |
IMPORTI DAL1° GENNAIO 2025(simulazione sulla basedell’indice Foi) |
Soste in area vietata |
€ 42,00 |
€ 44,00 |
Sosta in area invalidi |
€ 165,00 |
€ 174,00 |
Mancato uso delle cinture |
€ 165,00 |
€ 174,00 |
Non rispetto – semaforo rosso |
€ 167,00 |
€ 177,00 |
Mancata revisione auto |
€ 173,00 |
€ 183,00 |
Guida con alcool-test 0,5-0,8 G/I |
€ 543,00 |
€ 574,00 |
Superamento indice di velocità:fino a 10 km/hda 10 a 40 km/htra 40 e 60 km/holtre 60 km/h |
€ 42,00€ 173,00€ 543,00€ 845,00 |
€ 44,00€ 183,00€ 574,00€ 893,00 |
Mancanza di assicurazione |
€ 866,00 |
€ 915,00 |
da Italia Oggi di giovedì 7 novembre 2024
Legge 197 del 29 dicembre 2022 – articolo 1 comma 497
Sospensione dell’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative previsto dal codice della strada
- In considerazione dell’eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 e’ sospeso l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media |nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all’articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Articolo 195 comma 3 del Codice della strada
- La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1(1).
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.